L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva respinto l’appello proposto dall’Ufficio affermando che in effetti la dottoressa convenzionata con il Ssn aveva diritto al rimborso dell’IRAP. È da escludersi la sussistenza del requisito dalla autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, anche quanto il MMG utilizzi due studi, ciò infatti, secondo la Corte, costituisce solo uno strumento per il migliore esercizio dell’attività professionale autonoma e una maggiore comodità per il pubblico.