I medici che si sono immatricolati od iscritti ad un corso di specializzazione iniziato prima della data di obbligatorietà delle direttive comunitarie (e quindi prima dell'insorgenza stessa di un inadempimento da parte dello Stato italiano) si sono immatricolati od iscritti quando l'inadempimento ancora non c'era. Pertanto, poiché non vi può essere un inadempimento sopravvenuto e nessuna norma comunitaria ha previsto l'immediata estensione ai corsi non in regola con la direttiva sopravvenuta e già in fase di svolgimento e poiché i corsi debbono essere valutati unitariamente per l'unitarietà del risultato cui mirano, non viene a configurarsi un diritto del medico al risarcimento del danno per il mancato pagamento della borsa di studio.