Nel caso di liquidazione del danno non patrimoniale su base medico-legale, non è applicabile in via retroattiva la norma introdotta dalla Legge Balduzzi, secondo la quale la liquidazione nel caso di colpa medica va effettuata secondo i valori già previsti per il danno da circolazione stradale, con riferimento alle tabelle indicate dal Codice delle Assicurazioni, in alternativa a quelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il principio di irretroattività comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso.