Corte Costituzionale
04/02/1982

Corte Costituzionale - sentenza n. 23/1982 Riposo settimanale

Scopo del precetto di cui all'art. 36, terzo comma, Cost. è di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e di assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia. La consecutività delle 24 ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale. Affinché l'interruzione dal lavoro una volta la settimana sia effettiva è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte col riposo giornaliero altrimenti sarebbe frustrata la finalità del precetto costituzionale
 

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