La norma dell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo settimanale, non impone una rigorosa periodicità, in forza della quale il riposo deve cadere dopo non più di sei giorni di lavoro, ma consente una periodicità diversa quando questa sia ragionevolmente imposta dalle esigenze della produzione, dell'industria, della agricoltura, etc.. Unica condizione è che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative.