Cassazione Sezione Civile
21/07/2015

Cassazione Civile - Sez. Unite - sentenza n. 15205/2015 Criterio di proporzionalità per stanziamenti spesa sanitaria

Vi è differenza sostanziale e netta tra il rapporto di lavoro, con i relativi obblighi a carico dei medici e a carico della struttura sanitaria nella quale operano e il rapporto riguardante la provvista finanziaria per affrontare la spesa sanitaria che sussiste invece tra Ospedale, Regione e Stato. Quest’ultimo rapporto è caratterizzato dalla discrezionalità propria delle scelte finanziarie pubbliche, a fronte delle quali non è configurabile un diritto soggettivo alla assegnazione di una somma determinata, ma soltanto un interesse legittimo a che la ripartizione degli stanziamenti sia effettuata con criteri di proporzionalità ai bisogni e di ragionevolezza.

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