La legge di riforma delle pensioni non attribuisce al lavoratore il diritto di rimanere al lavoro fino a 70 anni, dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Semplicemente prevede la possibilità di valorizzare i periodi di lavoro svolto dopo la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, utilizzando i coefficienti di trasformazione anche per i contributi accumulati in “aggiunta”. La permanenza al lavoro non costituisce un «diritto potestativo» del lavoratore, ma può solo essere frutto di un accordo tra le parti, tra il dipendente e l’azienda. La prosecuzione dell’attività lavorativa fino a 70 anni è prevista nella parte del provvedimento riferita al sistema pubblico. La Sezioni unite spiegano la natura dell’incentivo a proseguire l’attività lavorativa, «fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza».