Cassazione Sezione Civile
20/08/2013

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 19220/2013 Consenso informato: il medico deve parlare al malato

La firma che il paziente mette su un foglio prestampato in cui ci sono le notizie sul tipo di intervento che deve affrontare non soddisfa l’obbligo del consenso informato. La Cassazione ricorda ai medici il dovere di un rapporto personale con il paziente in procinto di andare in sala operatoria, il quale ha il diritto di avere le informazioni sui rischi dell’operazione con un linguaggio che tenga conto anche del suo grado culturale. Il consenso deve essere anzitutto personale e quindi prestato dal paziente, tranne ovviamente nei casi di incapacità di quest’ultimo; deve, poi, essere specifico ed esplicito, reale ed effettivo, non presunto. Quando possibile, inoltre, deve essere anche attuale.

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