Tribunali
26/03/2010

Tribunale Roma - Sez. IV - ordinanza 26 marzo 2010 Risoluzione del rapporto di lavoro: confermata ordinanza 5 gennaio

Il tribunale di Roma ha respinto il reclamo promosso dall'Azienda S.Camillo Forlanini, avverso l'ordinanza del 5 gennaio che aveva sospeso l'efficacia del recesso intimato ad alcuni dirigenti medici ex comma 11, art. 72, legge n. 133/2008 (cosiddetta rottamazione). Se è pur vero che tale norma attribuisce al datore di lavoro il potere di recesso e che il provvedimento di recesso è formalmente giustificato da un processo di riorganizzazione e di ristrutturazione che avrebbe investito i reparti cui i medici reclamanti erano addetti, è tuttavia onere probatorio del datore di lavoro provare le ragioni a base del recesso, cosa che nel caso di specie non è avvenuto. Pertanto, non avendo la parte resistente provato la effettiva sussistenza del presupposto sulla base del quale l'Azienda Ospedaliera S.Camillo ha esercitato la facoltà riconosciuta dall'art. 72 della legge 133/2008, così come novellata dal comma 35-novies dell'art. 17 della legge n. 102/2009, il reclamo è stato rigettato con relativa condanna alle spese dell'Azienda.

Scarica il testo dell'ordinanza

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it