Il TAR Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario. La Corte ha evidenziato come il legislatore ha già riconosciuto il ruolo di parenti e affini entro il terzo grado proprio nell’assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a permessi retribuiti su base mensile, ai sensi della legge 104/1992. Di conseguenza, l’ordinamento già assicura un rilievo giuridico a tali legami di parentela e di affinità per la cura e l’assistenza di persone disabili gravi.