La giurisprudenza di legittimità riconosce che il ricovero in struttura ospedaliera fa sorgere tra il beneficiario del Servizio Sanitario e l'Ente deputato a prestarlo una specifica obbligazione di fonte legale all'erogazione di prestazioni conformi alla migliore scienza medico-chirurgica di ordinaria pratica. Ne consegue che condotte degli operatori sanitari della struttura non conformi alla tecnica medico-chirurgica di diligente approccio al caso si configurano simultaneamente come illeciti extracontrattuali (eventualmente dotati di rilievo penale) per i singoli sanitari operanti e come inadempimenti contrattuali per la struttura sanitaria nel contesto della quale la prestazione ha luogo. Il solo limite potrebbe essere rappresentato da un “intervento a titolo personale” non ufficialmente autorizzato.