In primo e secondo grado è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da un paziente il quale ha sostenuto che nonostante avesse firmato il modulo di c.d. "consenso informato" riferito ad un intervento di "fistola sacrococcigea", era stato invece operato di "fistola perianale trans-sfinterica", riportando, come complicazione, un'incontinenza. Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso evidenziando una grave carenza nella motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto "estendersi" ad un intervento diverso la manifestazione di consenso prestata dal paziente a quello invece previsto, opinando, del tutto immotivatamente, che la diversa operazione - ed i ben diversi rischi ad essa sottesi - potessero ritenersi "ricompresi" nell'iniziale informazione.