Tribunali
12/10/2009

Tribunale Campobasso - ordinanza n. 821/2009 Mobilità interna d’urgenza non può superare il mese nell’anno solare

La mobilità interna d'urgenza del dirigente medico (istituto disciplinato dall'art. 16, commi 3 e 4, del Ccnl integrativo 10.02.2004) può essere disposta dall'Azienda sanitaria solo in presenza di eventi contingenti e non prevedibili e per un periodo di tempo non superiore al mese nell'anno solare, adottando – ove possibile - una rotazione tra tutti i medici potenzialmente interessati, a prescindere dall'incarico loro conferito. Il suddetto limite temporale ha natura perentoria, non essendo ammesse proroghe se non con il consenso espresso del lavoratore.

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