Tribunali
11/07/2006

Tribunale Genova - sentenza 11 luglio 2006 Il medico di guardia deve avere il cellulare acceso

Rientra nei doveri di ufficio del medico di continuità assistenziale rendersi reperibile. Integra il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 codice penale la mancata immotivata risposta alla chiamata del pubblico ufficiale, tenuto in ragione del servizio svolto, a rispondere a chiunque lo interpelli per motivi attinenti alla sua funzione.

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