Tribunali
16/06/2005

Tribunale di Monza - IV sezione - sentenza del 16 giugno 2005 Paziente e struttura ospedaliera: contratto di opera professionale

Il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura ospedaliera ove viene svolta la prestazione medica deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera professionale, in forza del quale la responsabilità dell'ente ospedaliero o clinico deve considerarsi disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica e segnatamente dalla disposizione di cui all'art. 2236 c.c. conseguentemente, grava sul paziente, preteso danneggiato, anche nell'ipotesi di responsabilità per colpa lieve, l'onere di fornire la prova della erroneità o inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta e del nesso di causalità tra la stessa ed i danni rivendicati.

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