Corti d'Appello
12/02/2007

Corte d'Appello Roma - sentenza 12 febbraio 2007 Specializzandi 1983-1991: nessuna remunerazione

Il principio dell'adeguata remunerazione è stato introdotto solo dall'a.a. 1991-1992 e si giustificava in relazione al maggiore impegno richiesto agli specializzandi (tempo pieno ed incompatibilità). Ne consegue che gli appellanti non potevano vantare nessun diritto rispetto alla remunerazione, atteso il minore impegno loro richiesto ed il carattere formativo delle scuole che si traduceva in un arricchimento professionale da parte di coloro che tali scuole frequentavano. Il decorso dei termini di prescrizione non viene interrotto da atti indirizzati a soggetti, quali le Università, ai quali non era attribuibile l'omessa attuazione delle direttive CEE nei confronti degli appellanti. Tale omissione, infatti, è attribuibile esclusivamente allo Stato Italiano, e non alle Università, che, oltre a non avere alcun potere di rappresentanza della Repubblica Italiana, non erano titolari di alcun potere di attuazione autonoma delle suddette direttive non essendo queste ultime, come più volte ribadito, "self executing".

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