Corti d'Appello
26/04/2006

Corte d'Appello Bologna - sentenza 26 aprile 2006 Reperibilità attiva e passiva: effetti economici

Nel caso di reperibilità attiva, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario; nel caso di reperibilità passiva, coincidente con giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La norma contrattuale fonda il diverso trattamento fra le due ipotesi (reperibilità attiva e passiva) attribuendo rilievo alla circostanza che, in caso di reperibilità seguita da chiamata in servizio, il dipendente rende effettivamente una prestazione di lavoro durante una giornata festiva che determina, nell'ambito della settimana di riferimento, il superamento dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore e che dà, quindi, luogo a lavoro straordinario da remunerare secondo le modalità previste dal contratto o da compensare con un giorno di riposo. Nell'altra ipotesi, di reperibilità non seguita da chiamata in servizio, il lavoratore non rende una prestazione di lavoro ma ha soltanto l'obbligo di rimanere a disposizione.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it