Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del medico chirurgo per l'infelice esito di un intervento chirurgico, occorre verificare innanzitutto la natura dell'intervento effettuato. Se l'intervento richiesto è di facile esecuzione spetta al chirurgo l'onere di dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza ed imperizia.