Cassazione Sezione Lavoro
01/12/2009

Cassazione Lavoro - sentenza n. 25314/2009 Annullamento nomina direttore UOC

La Suprema Corte, nella fattispecie, ha affermato che i fatti addebitati al direttore generale (omessa considerazione della falsa dichiarazione del candidato di non avere procedimenti penali in corso, omesso controllo dei titoli professionali allegati dal F.C., ingiustificato ritardo della nomina), quand'anche riconducibili ad una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, non potevano portare né ad una dichiarazione di nullità dell'atto di nomina (non essendo questo contrario a norma imperativa, né privo di alcuno dei suoi elementi costitutivi), né all'annullamento dell'atto medesimo (poiché nessuno dei vizi lamentati era riconducibile ad una figura tipica di annullamento). I fatti da cui il giudizio potevano costituire fonte di responsabilità sotto diversi profili, ma non condurre all'annullamento dell'atto di nomina.

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