Cassazione Sezione Lavoro
30/05/2008

Cassazione Lavoro - sentenza n.12325/2008 Anche i privati ai vertici delle Asl

L'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, prevede che "la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di provenienza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico dei dipendenti e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato". La norma introdotta nel 1999 unifica il trattamento dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nominati dirigenti dalle aziende sanitarie, entrambi titolari dei diritti soggettivi all'aspettativa non retribuita ed alla contribuzione previdenziale.

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