Il rapporto tra i laureati specializzati e specializzandi presso strutture universitarie o reparti di aziende ospedaliere e ASL in forza di convenzione tra l'Università e le dette strutture sanitarie, non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge.