Cassazione Sezione Lavoro
22/01/2007

Cassazione Lavoro - sentenza n. 1333/2007 Le assenze per malattia professionale non entrano nel periodo di comporto

Non concorrono a superare il “periodo di comporto” le assenze del lavoratore per malattia comunque imputabile alla responsabilità del datore di lavoro, come nei casi in cui l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni e dell'ambiente di lavoro che il datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme. L'onere di provare il nesso causale tra malattia e le mansioni espletate ricade però sul lavoratore. Perchè sia affermata la responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'articolo 2087 codice civile, è inoltre necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa.

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