La contrattazione collettiva può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con una apposita clausola, la fungibilità tra mansioni rientranti nella stessa qualifica contrattuale (o area) anche per sopperire a situazioni di crisi aziendali. E' questo il principio che, seppur non espresso in maniera esplicita, si può trarre dalla lettura della motivazione della sentenza n. 8596 del 5 aprile 2007.