Cassazione Sezione Penale
17/05/2013

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 21220/2013 Verifica conoscenze e manualità minimali dei collaboratori

Il responsabile di uno studio medico per la peculiarità della funzione posta a tutela di un bene primario, ha l'obbligo di verificare non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attività per cui risultano abilitati, ma ha altresì l'ulteriore, concorrente e non meno rilevante obbligo di verificare in concreto, che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di "conoscenze e manualità minimali", conformi alla disciplina ed alla scienza medica in concreto praticate. Una volta accertato il mancato rigoroso adempimento degli obblighi di verifica formale dei titoli abilitanti il concreto esercizio della professione, il direttore dello studio medico, non solo risponde del concorso nel reato di esercizio abusivo della professione con la persona non titolata, ma risponde del pari, degli illeciti derivati dalla mancata professionalità del collaboratore.  

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