Cassazione Sezione Civile
26/05/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 11621/2011 Errori terapeutici: in regime di convenzione risponde l'Università

Il convenzionamento delle facoltà di medicina con la regione, per l'attuazione dei piani regionali sanitari, non comporta di per sé il trasferimento all'Ente territoriale anche della gestione delle cliniche universitarie, in mancanza di un espressa disposizione in tal senso. Infatti solo la diretta gestione della clinica costituisce l'elemento idoneo ad individuare il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente e conseguentemente a fondare la correlativa responsabilità salvo il profilo della rivalsa. Nel caso in cui la gestione della clinica è effettuata direttamente dall'Università, sia pure in regime di convenzionamento, il contratto atipico di spedalità è concluso con l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria e, quindi, con il soggetto che tale struttura gestisce, nella specie l'Università.

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