Se, secondo un criterio probabilistico, l'opera del medico avrebbe potuto evitare il danno, allora sussiste la responsabilità medica. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, “nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”, al contrario del processo penale dove, invece, la regola è quella della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.