Cassazione Sezione Civile
09/06/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 12686/2011 Responsabilità dei sanitari ancorata alle probabilità di successo

Se, secondo un criterio probabilistico, l'opera del medico avrebbe potuto evitare il danno, allora sussiste la responsabilità medica. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, “nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”, al contrario del processo penale dove, invece, la regola è quella della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.

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