Cassazione Sezione Civile
27/06/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 14110/2011 Consenso informato: obblighi di comunicazione del medico

La Corte di Cassazione, accogliendo uno dei motivi di ricorso proposti, ha affermato che l'informazione da parte del medico (o della struttura) circa le possibili conseguenze dell'intervento non è surrogabile da una conoscenza acquisita in altro modo, sia perché il medico che non esegue l'intervento non è obbligato a fornire una informazione dettagliata, sia soprattutto perché il rilascio dell'informazione attiene allo specifico rapporto che si instaura tra il paziente ed il medico (o la struttura) da questi prescelto per eseguire l'intervento, cosicché deve in definitiva escludersi che l'obbligo di informare il paziente dei possibili rischi dell'intervento possa essere assolto da altri medici da cui in definitiva il paziente ha scelto di non farsi operare.

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