Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, infatti, la condotta, posta in essere intenzionalmente, che invada la sfera sessuale della persona offesa integra il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui sia ispirato da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale, quale ad esempio la volontà di infliggere umiliazioni o uno scopo vendicativo. Quanto all'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale esso è costituito dal dolo generico e, pertanto, dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando pertanto irrilevante l'eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente.