Cassazione Sezione Civile
09/12/2010

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 24853/2010 L'informazione che precede il consenso riguarda anche esiti anomali

Il medico (e la struttura sanitaria nell'ambito della quale egli agisce) debbono fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente acquisite sulle terapie che si vogliono praticare, o sull'intervento chirurgico che si intende eseguire, illustrandone le modalità e gli effetti, i rischi di insuccesso, gli eventuali inconvenienti collaterali. Tendenzialmente anche gli esiti anomali o poco probabili debbono essere comunicati, sì che il malato possa consapevolmente decidere se correre i rischi della cura o sopportare la malattia, soprattutto nei casi in cui non si tratti di operazione indispensabile per la sopravvivenza.

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