Il medico di famiglia che nell'organizzazione del suo studio si limita al rispetto di quanto previsto dalla Convenzione con il Ssn non è tenuto al pagamento dell'Irap. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione che ha accolto le tesi di un medico che si era visto negare la richiesta di rimborso dell'imposta nonostante l'organizzazione del suo studio fosse quella minima stabilita dall'Acn. Nel dare ragione al professionista, la Corte ha ricordato che la prova dell'esistenza di un'autonoma organizzazione dello studio non può arrivare dalla dotazione in apparecchiature prevista dagli obblighi convenzionali.