Cassazione Sezione Civile
27/01/2009

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 1966/2009 Responsabili della sicurezza del lavoro in ospedale

Anche il direttore sanitario è tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'infermiere addetto alla sala gessi e alla sala operatoria dell'ospedale, in conseguenza di radiazioni emesse da un apparecchio radiologico. Allorquando l'attività pericolosa sia esercitata da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde dei danni causati a terzi sia direttamente l'esercente, sia indirettamente e solidalmente, a titolo di concorso, ex art. 2055 c.c., comma 1, la persona fisica preposta all'esercizio in concreto dell'attività dell'ente, ossia la persona responsabile della gestione dell'attività, qual è, appunto, il direttore sanitario dell'ospedale.

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