Confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che non riteneva assoggettabile ad Irap il professionista, in quanto risultava incontestato l'accertamento fattuale riguardante l'assenza di una sua struttura organizzata. Il medico esercitava la propria professione all'interno di una struttura sanitaria e su chiamata della struttura medesima e non dell'assistito.
Ha osservato la Suprema Corte che, in mancanza di una qualunque organizzazione propria, deve ritenersi che la ratio decidendi della pronuncia di secondo grado sia conforme al principio di base in materia.