Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale salvo che non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.