Cassazione Sezione Civile
15/04/2008

Cassazione Civile - Sez. V - sentenza n. 7734/2008 Rimborso IRAP ed onere della prova in giudizio

Con riguardo alla sussistenza del presupposto impositivo, è necessaria la presenza di una organizzazione, riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni; sulla provenienza del reddito prodotto è onere dell'Agenzia delle Entrate sollevare la relativa eccezione.

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