Confermata la sentenza della commissione tributaria regionale che non ha ritenuto assoggettabile ad IRAP il professionista - medico convenzionato del Ssn - in quanto, incontestato l'accertamento di fatto riguardante l'ausilio dei soli strumenti necessari all'espletamento della professione, la presenza di una sola dipendente anche part-time addetta alla porta ed alla pulizia dello studio non sembra possa costituire di per sè un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione previsto, dalla normativa IRAP, per l'assoggettamento all'imposta.