All'interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo oppure sia stata deliberata dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, entrando in questi casi la sua figura, in posizione apicale, a far parte della struttura tipica della società. Al di fuori di tali ipotesi, non esiste alcuna previsione normativa che consenta di estendere al direttore generale il regime di responsabilità, di per sé già eccezionale e speciale, riguardante gli amministratori.