In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1998-1999 al 2001-2002, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 549/1995 e dall'art. 22 della legge n. 488/1999.