Cassazione Sezione Civile
16/12/2008

Cassazione Civile - Sez. unite - sentenza n. 29345/2008 Trattamento economico dei medici specializzandi

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1998-1999 al 2001-2002, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 549/1995 e dall'art. 22 della legge n. 488/1999.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it