Cassazione Sezione Civile
15/11/2007

Cassazione Civile - Sez. V - sentenza n. 23689/2007 Rimborso IRAP non dovuto, ma sono necessarie le prove

Costituisce onere del medico contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP, asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle condizioni per l'applicazione. L'esercizio dell'attività di lavoro autonomo è, infatti, escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) allorquando si tratti di attività non autonomamente organizzata dovendosi a tal fine intendere per esercizio di attività autonomamente organizzata, soggetta ad IRAP ai sensi del d.lgs. n. 446/1997, art. 2, quella abituale ed autonoma che dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente.

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