In tema di IVA, l'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972, il quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dei soggetti da esso indicati l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, in deroga al principio generale posto dalla prima parte della medesima disposizione, che ricollega l'esigibilità dell'imposta all'effettuazione dell'operazione, non trova fondamento nell'oggetto o nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, ente pubblico sottoposto all'osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, e mira a porre il cedente al riparo da ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei pagamenti, derivanti dall'applicazione di detta normativa.