Cassazione Sezione Civile
23/10/2006

Cassazione Civile - Sez. V - sentenza n. 22789/2006 Spese mediche, sconti contenuti

In tema di imposte sul reddito, l'art. 10, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917/1986, il quale prevede la deducibilità delle spese mediche necessarie nei casi di grave e permanente invalidità dei soggetti a carico del contribuente, ivi compreso il coniuge, a condizione che gli stessi non siano a loro volta titolari di reddito, detta una norma specifica, che, escludendo l'applicabilità della disciplina civilistica relativa alla comunione legale dei beni tra i coniugi, già derogata in via generale dalla previsione di dichiarazioni distinte da parte dei coniugi che siano autonomi soggetti d'imposta, non consente di portare in deduzione, sia pure "pro quota", le spese mediche sostenute dal coniuge che sia titolare di un'autonoma posizione impositiva.

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