Cassazione Sezione Civile
13/01/2005

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 583/2005 La colpa medica "d'origine"

In tema di obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

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