A norma dell'art. 6, legge n. 724/1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle costituite Ausl i debiti già facenti capo alle soppresse Usl), si è realizzata una successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle Usl, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite Ausl, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una Usl, spetta non già alla Ausl subentrante, bensì alla Usl soppressa, ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare.