La Suprema Corte statuisce la configurabilità in astratto del concorso tra il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 (in favore dei soggetti che hanno conseguito i virus HIV- HBV – HCV, in conseguenza di emotrasfusioni) ed il diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c.. Tuttavia nel caso specifico, si arriva alla conclusione che la responsabilità civile del Ministero è configurabile solo per quelle infezioni sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle predette infezioni, secondo le ben note teorie sul nesso di causalità. Per le infezioni verificatesi prima di quei momenti storici, manca il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento lesivo e non è inoltre identificabile la colpa.