Ai fini della valutazione di fatto sulla reticenza del contraente di una polizza sanitaria, la mancata sussistenza - all'epoca della sottoscrizione della polizza - della consapevolezza della malattia non esclude la rilevanza della consapevolezza degli accertamenti diagnostici e strumentali. Pertanto, non è censurabile la valutazione del giudice di merito che consideri grave la colpa del contraente che avrebbe dovuto comunque comunicare i controlli effettuati sullo stato di salute del beneficiario, e che ritenga di potere presumere che la società assicuratrice non avrebbe stipulato il contratto di assicurazione, o comunque avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse, se fosse stata correttamente informata dei disturbi di cui era affetto il beneficiario e degli esiti degli esami effettuati.