La controversia tra una struttura di cura privata ed un'azienda sanitaria locale concernente il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, poiché non attiene alla validità o alla determinazione del contenuto della convenzione intercorsa tra il soggetto privato e l'Asl, ma solo al corrispettivo preteso dal privato concessionario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che, dopo la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7, legge n. 205/2000, pronunciata dalla Corte costituzionale, per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, escluse le indennità, canoni ed altri corrispettivi, ritorna ad essere applicabile il criterio di riparto della giurisdizione.