In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta all'ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del Ssn, rientra fra quelle previste dall'art. 16, comma 1, lettera c) del Dpr n. 917/1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18 dello stesso Dpr.