Cassazione Sezione Civile
04/05/2004

Cassazione Civile - Sez. unite - sentenza n. 8438/2004 Mobbing: responsabilità contrattuale

Il termine mobbing si riferisce ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro. Qualora vengano in rilievo specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego, trattandosi di atti di gestione dei rapporto di lavoro, trovano un diretto referente normativo nella disciplina della regolamentazione del rapporto e ricevono da questa la loro sanzione di illiceità. La fattispecie di responsabilità va pertanto ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive che trovano la loro tutela specifica nell'ambito del rapporto obbligatorio.

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