La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 del Dpr n. 221/1950 dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l'effetto permanente dell'interruzione.