La Suprema Corte ha osservato che se anche è vera la presenza di una precedente sentenza in cui è stato affermato che il medico il quale svolge attività intramoenia e senza autorizzazione dell'Asl svolge attività libero professionale, non commette il reato di truffa se si limita a percepire i compensi per l'attività privata senza compiere attività fraudolenta, nel caso specifico, però, la Corte d'Appello ha ravvisato l'esistenza di raggiri in una dichiarazione rilasciata dall'imputato di non aver svolto attività retribuita nel quinquennio precedente. La Cassazione ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena e della confisca in ragione della intervenuta prescrizione di un parte dei reati commessi.