Cassazione Sezione Civile
29/09/2004

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 19564/2004 Il medico è responsabile per il solo contatto con il paziente

Per la responsabilità del medico non è necessario un contratto ma è sufficiente un "contatto" con il paziente. La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico che consente il ricovero di un paziente pur essendo a conoscenza delle carenze della struttura sanitaria nella quale lavora può essere chiamato a risarcire i danni eventualmente subiti dal paziente. Infatti, secondo la Suprema Corte, il rapporto professionale nasce anche in assenza di un vero e proprio contratto tra medico e malato, ma è sufficiente l'esistenza di un "contatto sociale", in quanto chi esercita la professione sanitaria ha precisi doveri di comportamento verso chi si è affidato alle sue cure "entrando in contatto con lui", indipendentemente dall'esistenza di un impegno formale.

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